APPALTI – FINANZA DI PROGETTO – MODIFICA PROPOSTA ORIGINARIA – ARCHIVIAZIONE – LEGITTIMA
Qualora nel corso di una procedura di revisione, attivata dalla stazione appaltante nell’ambito di un procedimento di finanza di progetto, l’aggiudicatario-promotore richieda l’incremento del contributo pubblico tale da alterare completamente l’originaria proposta, è legittima la decisione dell’Amministrazione di adottare un provvedimento di diniego della nuova proposta, considerata non più rispondente all’interesse pubblico perseguito e, di conseguenza, di archiviazione della procedura di project financing. Non ricorrendo, in tale ipotesi, i presupposti di cui all’art. 21 quinquies della l. 241/90, non è dovuto alcun indennizzo al destinatario del provvedimento di archiviazione. L’assenza di uno di tali requisiti non perfeziona il complesso dei titoli richiesti.
