PROCESSO – APPALTI – RICORSO INCIDENTALE – ESAME PRIORITARIO – RICORSO PRINCIPALE – DA ESAMINARE COMUNQUE
Gli articoli 1, paragrafo 3, e 3 della direttiva n. 665 del 1989 sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che, nel caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente, il giudice amministrativo è tenuto ad esaminare anche il ricorso principale indipendentemente dal numero dei partecipanti alla gara di appalto e dal numero dei ricorrenti. L’interesse del ricorrente principale all’esame nel merito del proprio ricorso è da individuare, infatti, nella mera possibilità di ottenere la riedizione della gara.
