Esame di Stato di Avvocato, insufficiente la valutazione numerica

BUON ANDAMENTO – ESAME DI STATO AVVOCATO – VOTO NUMERICO – ART. 46 L. 247/2012 – OSSERVAZIONI ELABORATO – RAGIONI DEL GIUDIZIO – OBBLIGO MOTIVAZIONE ULTERIORE – MOTIVAZIONE NUMERICA – INSUFFICIENTE

In sede di correzione delle prove scritte dell’esame di Stato d’Avvocato, sia il mutato quadro fattuale sia il quadro normativo vigente – mutato per effetto della l. n. 247/2012 – impongono una motivazione ulteriore rispetto al mero voto numerico. Pertanto, l’interpretazione – costituzionalmente orientata – delle leggi conduce a ritenere necessario che i giudizi espressi dalla commissione d’esame siano supportati da una motivazione che consenta di percepire le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico, anche – per esempio – attraverso osservazioni positive e negative annotate sull’elaborato.

TAR Lombardia, sez. III, sentenza n. 1305/2025 del 11.04.2025


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