APPALTI – INTERDITTIVA ANTIMAFIA – VALUTAZIONE PREFETTIZIA – PRESUPPOSTI – FATTI ATIPICI E RISALENTI NEL TEMPO – IRRILEVANZA AUTOMATICA – ILLEGITTIMITA’
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, il Prefetto deve esternare compiutamente le ragioni della propria valutazione discrezionale, dando atto che i fatti addotti a sostegno del provvedimento siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, tali da fondare, secondo un canone di inferenza logica, la prognosi di permeabilità mafiosa. Il mero decorso del tempo non determina di per sé l’irrilevanza dei fatti alla base del provvedimento interdittivo, occorrendo, al contrario, fatti nuovi positivi e consolidati tali da dimostrare la definitiva estraneità dell’impresa al rischio di condizionamento mafioso.
