Non sempre dividere conviene: il Consiglio di Stato promuove il lotto unico

APPALTI – CONTRATTI PUBBLICI – SERVIZI – LOTTO UNICO – MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI – LEGITTIMITÀ – CONCORRENZA – EFFICIENTE GESTIONE DEL SERVIZIO – EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA – CONTEMPERAMENTO  

In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la suddivisione in lotti, funzionale a favorire la concorrenza e, in particolare, le piccole e medie imprese, è una facoltà e non un obbligo, stante la primarietà dell’interesse dell’amministrazione ad una efficiente ed efficace gestione del servizio. Ai sensi dell’art. 58, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, la tensione proconcorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall’ordinamento, tra cui l’efficienza della spesa pubblica.

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 9462/2025


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