APPALTI – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – ART. 68 D.LGS. 50 DEL 2016 – ONERE DI SPECIFICA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA – INESISTENZA – PROVA DELL’EQUIVALENZA – PUO’ ESSERE FORNITA CON QUALSIASI MEZZO
In ragione del principio di equivalenza, l’offerente può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza.
L’art. 68 del d. lgs. n. 50/2016, a differenza di quello previgente, non onera i concorrenti di una apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato.
La Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.
