APPALTI – PROCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – TERMINE PER IMPUGNARE L’AGGIUDICAZIONE – SPIRATO – NON PREGIUDICA L’ACCESSO
La necessità dei documenti richiesti per la difesa in giudizio non può altresì essere esclusa perché sono scaduti termini per impugnare l’aggiudicazione.
Ciò in considerazione della tempestiva richiesta di accesso alla documentazione di gara presentata da parte ricorrente, nonché del noto principio per cui qualora la Stazione Appaltante rifiuti illegittimamente l’accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall’interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si “consuma”.
APPALTI – PROCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – FINALITA’ DELL’ACCESSO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA – VALUTAZIONE “IN VIA PROSPETTICA”
La rilevanza dell’accesso ai fini della tutela del diritto di difesa deve essere valutata “in via prospettica”, in relazione alla conoscenza dell’oggetto della richiesta di accesso e al conseguenziale esercizio delle facoltà difensive da parte della richiedente.
APPALTI – PROCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – OGGETTO GIUDIZIO – ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA DEL DIRITTO
Se il giudizio ex art. art. 116 c.p.a. è stato già incardinato sul presupposto dell’avvenuta formazione del “silenzio – rigetto”, il fatto che l’amministrazione adotti una esplicita determinazione di segno negativo (in pendenza del giudizio medesimo) non ha alcun effetto sulla procedibilità dell’azione, in quanto rivolta all’accertamento di un diritto. Il giudizio in materia di accesso, infatti, ha per oggetto l’accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell’eventuale diniego opposto dall’amministrazione.
TAR Marche (Ancona), Sez. I, sentenza n. 810/2020
