Tempus commissi delicti e reati ad evento differito

REATI AD EVENTO DIFFERITO – TEMPUS COMMISSI DELICTI – COINCIDE CON IL MOMENTO DELLA CONDOTTA – E NON DELL’EVENTO

Nei reati ad evento differito il tempus commissi delicti coincide con la condotta e non con l’evento, ciò anche in ossequio al principio di irretroattività della norma più sfavorevole e quindi della prevedibilità delle conseguenze penali. Da ciò consegue che se nel periodo di tempo che intercorre tra la commissione della condotta e la realizzazione dell’evento entra in vigore una legge più sfavorevole, quest’ultima non potrà trovare applicazione.

REATI AD EVENTO DIFFERITO – TEMPUS COMMISSI DELICTI – CASO DI SPECIE – CONDOTTA COMMESSA QUANDO ERA IN VIGORE LA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE – ART. 589 C. 2 C.P. – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – LEGGE 2016 N. 41– NUOVA FATTISPECIE DI REATO – ART. 589 BIS C.P. – OMICIDIO STRADALE

Se la condotta è commessa quando era in vigore l’art. 589 c. 2, che contempla una mera circostanza aggravante, e prima della verificazione dell’evento entra in vigore una legge più sfavorevole che ha introdotto la nuova fattispecie di reato di omicidio stradale, si applicherà la legge più favorevole vigente al momento della commissione della condotta.

Cass. pen. Sez. Un., Sent., (ud. 19/07/2018) 24-09-2018, n. 40986



Download

Articoli correlati