Rito super accelerato e disciplina transitoria

APPALTI – RITO SUPER ACCELERATO – ABROGAZIONE – DISCIPLINA TRANSITORIA – PORTATA APPLICATIVA

La disposizione transitoria ex art. 1, c. 23 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, regolante la portata applicativa dell’abrogazione del cd. rito super accelerato, non consente in alcun modo una rimessione in termini dei concorrenti nell’impugnazione di provvedimenti di ammissione adottati prima della entrata in vigore del decreto e consolidatisi per inutile decorso del termine di impugnazione di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.

  

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 45/2020


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