Appalti, il TAR Sicilia frena: sanzioni solo se c’è colpa, non per meri errori formali

APPALTI – CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO DI LAVORI – SANZIONI ALTERNATIVE – PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE OBBLIGO STAND STILL – RIMPROVERABILITÀ – CONDOTTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le sanzioni alternative previste dall’art. 123 c.p.a. si applicano solo se ricorrono le stesse condizioni che rendono inefficace il contratto, secondo l’art. 121, comma 1, lettera d), c.p.a. Questo significa che, se la gara non presenta irregolarità e il ricorrente non subisce un danno concreto, la semplice violazione dello stand still non basta per applicare la sanzione. In ogni caso, la sanzione può essere imposta solo se la stazione appaltante ha avuto una condotta rimproverabile; non è possibile punire senza valutare la sua responsabilità.

TAR Sicilia, Sezione I, sentenza n. 115/2026


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