La sospensione feriale si applica anche al rito speciale dell’accesso in materia di appalti. A stabilirlo è il Tar Lazio

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – RITO SPECIALE – ACCESSO – APPALTI – ART. 36, C. 4, D.LGS. 36/2023 – SOSPENSIONE FERIALE – ART. 54, C. 2 DEL  D.LGS. 104/2010 – SI APPLICA

Il termine di sospensione feriale si applica anche ai riti amministrativi speciali, fra i quali quello sull’accesso. Dunque, il nuovo rito speciale in materia di accesso per i contratti pubblici, di cui al comma 4 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, è certamente caratterizzato da una estrema celerità, tuttavia ad esso viene regolarmente applicata la sospensione feriale di cui all’art. 54, c. 2, del C.P.A.

TAR Lazio (Roma), Sez. II, sentenza n. 2584/2024


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