Sulla differenza tra subappalto “necessario” e “facoltativo”

APPALTI – SUBAPPALTO – NATURA GIURIDICA – REGIME GIURIDICO – ONERE DICHIARATIVO – FORMA DELLA DICHIARAZIONE – INDICAZIONE VOLONTÀ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO – SUBAPPALTO NECESSARIO – SUBAPPALTO FACOLTATIVO – DIFFERENZE

Il subappalto necessario, che tale è in quanto l’affidamento dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni, si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7465/2025


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