Sentenza TAR Brescia 1025/2018

APPALTI – INTERVENUTA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CONTESTATA IN GIUDIZIO – OBBLIGO DICHIARATIVO – SUSSISTE – ART. 80, C. 5, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016

Il concorrente è tenuto a dichiarare la risoluzione anticipata del contratto a prescindere dall’eventuale contestazione in giudizio della vicenda. Le imprese che partecipano alle gare, infatti, senza alcun filtro valutativo arbitrario, debbono dichiarare tutte le vicende pregresse idonee, anche solo in astratto, ad integrare i “gravi illeciti professionali” di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. Spetta alla stazione appaltante valutare l’incidenza del fatto sull’affidabilità del potenziale contraente.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza n.1025/2018


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