CONFLITTO TRA ISTANZE EDILIZIE – DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI – ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE – CONTRADDITTORIO CON LE PARTI – DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA – RESIDUALITÀ DEL CRITERIO CRONOLOGICO
In tema di permesso di costruire, in presenza di due istanze tra loro incompatibili sotto il profilo del rispetto delle distanze legali, l’amministrazione non può limitarsi a rigettarle entrambe, né il giudice può sostituirsi ad essa individuando d’ufficio la soluzione tecnica. Spetta invece alla p.a., mediante adeguata istruttoria e nel contraddittorio con le parti, verificare prioritariamente la possibilità di rendere compatibili i progetti; solo in via residuale opera il criterio cronologico di esame delle domande.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4004/2026

