APPALTI – SERVIZI – CCNL – ART. 11 D.LGS. 36/2023 – DIVARIO ECONOMICO – SUPERMINIMO – NON COLMABILE
Ai fini della verifica di equivalenza delle tutele ex art. 11 d.lgs. n. 36/2023, il divario economico tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore non può essere colmato mediante superminimo o indennità unilaterale, ancorché non assorbibile, poiché le “stesse tutele” devono risultare dal contratto collettivo e non da impegni individuali estranei al confronto con le parti sociali.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4935/2026

