Prescrizione e atti interruttivi

PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUTTIVI – ART. 2945, C. 2 DEL C.C. – DOMANDA GIUDIZIALE – ESTINZIONE DEL PROCESSO – UNICA DEROGA

Il principio sancito dall’art. 2945, c. 2, del c.c., secondo cui l’interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, e resta, pertanto, applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non abbia deciso sul merito della domanda, ma si sia limitata a definire eventuali questioni di carattere pregiudiziale, purché essa sia stata pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza.

 

PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUTTIVI – ART. 2945, C. 2 DEL C.C. – DOMANDA GIUDIZIALE – DOMANDA NUOVA INTRODOTTA IN APPELLO – EFFETTO INTERRUTTIVO – VA RICONOSCIUTO

L’effetto interruttivo permanente previsto dall’art. 2945, c. 2, del c.c. dev’essere riconosciuto anche alla domanda nuova introdotta con l’atto di appello, in quanto la relativa dichiarazione d’inammissibilità presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale idonea a passare formalmente in giudicato, e dunque una difesa attiva della controparte, la quale resta compiutamente edotta della volontà dell’attore di esercitare il proprio diritto.

 

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 06/07/2018) 14-11-2018, n. 29342


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