FAMIGLIA – COMUNIONE – COMPRAVENDITA – DICHIARAZIONE DEL CONIUGE – ART. 179 C.C., C. 2 ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE – NON SUFFICIENTE
La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, c. 2 del c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, c.1, lett. c), d) ed f) del c.c.
FAMIGLIA – COMUNIONE – COMPRAVENDITA – DICHIARAZIONE DEL CONIUGE – NATURA GIURIDICA ED EFFICACIA – IPOTESI
La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita, si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente, dalla destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo esprime la mera condivisione dell’intento altrui.

