Servizi legali, quando non si applica il Codice appalti

APPALTI – SERVIZI LEGALI – NORMATIVA EUROPEA CONTRATTI PUBBLICI – ESCLUSIONE – LEGITTIMA

L’esclusione dei servizi legali di cui all’art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24, dall’ambito di applicazione della direttiva medesima, è giustificata dalle caratteristiche oggettive dei servizi in questione, basati su un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, e sulla riservatezza di tale rapporto, tale per cui il pieno esercizio dei diritti di difesa e la libertà nella scelta del proprio difensore potrebbero essere depotenziate dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità delle condizioni medesime.

  

Corte di Giustizia, Sez. V, sentenza del 6.6.2019, C-264/18


Download PDF