APPALTI – MODIFICA CONTRATTUALE – ART. 106, C. 1, LETT. B, D.LGS. 50/16 – LESIONE CONCORRENZA – ILLEGITTIMA
La stazione appaltante non può modificare l’originaria prestazione contrattuale qualora la rinegoziazione comporti prestazioni aggiuntive che vadano a sottrarsi alle regole dell’evidenza pubblica, con conseguente lesione dell’originario confronto concorrenziale.

