APPALTI – PROCESSO AMMINISTRATIVO – INTERESSE AD AGIRE – BENE DELLA VITA– NON SUSSISTE SE DALL’ANNULLAMENTO NON DERIVA ALCUNA UTILITA’ PER IL RICORRENTE

Non sussiste l’interesse all’annullamento degli atti di gara se le censure riguardano asserite illegittimità relative alla sola posizione dell’aggiudicataria, quindi se l’eventuale annullamento degli atti della stazione appaltante non potrebbe recare alcuna utilità concreta al ricorrente.

Una eventuale sentenza di annullamento, in questi casi, caratterizzerebbe in senso oggettivo e non soggettivo il processo amministrativo.

Mentre, l’interesse legittimo strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura si correla con un “bene intermedio” che è, appunto, la rinnovazione della procedura di gara allo scopo di potere ottenere, dopo tale rinnovo, il “bene finale” che è l’aggiudicazione, il che fa emergere «quel “polimorfismo” del bene della vita alla quale tende per graduali passaggi l’interesse legittimo».

Perché sia configurabile tale interesse è necessario, però, che la parte faccia valere vizi generali idonei a rendere illegittima l’intera procedura di gara.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7065/2020


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