APPALTI – ANOMALIA DELL’OFFERTA – GIUSTIFICAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO – ONERE MOTIVAZIONALE – RIGOROSO E ANALITICO
Il giudizio di anomalia dell’offerta richiede, nel caso di una valutazione sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura. L’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente, in tal caso, motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente.

