APPALTI – NATURA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IMMOBILIARE S.P.A. – NON SOGGETTA A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA – REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
La giurisdizione sulle controversie riguardanti l’affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di CDPI spetta al giudice ordinario, in quanto CDPI non è qualificabile come organismo di diritto pubblico. CDPI, nonostante sia partecipata in maggioranza da Cassa Depositi e prestiti, abbia personalità giuridica e persegua esigenze di interesse generale, è società di gestione del risparmio che svolge attività in regime di concorrenza con altri soggetti operanti nel medesimo settore; pertanto non è soggetta alle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016.

