COMODATO – RESTITUZIONE DEL BENE – ART. 1809, C. 2 DEL C.C. – BISOGNO – IMPREVISTO MA NON GRAVE – CONDIZIONE ECONOMICA DEL COMODANTE – DETERIORAMENTO – IMPREVISTO – GIUSTIZIA LA RICHIESTA

Ai sensi dell’art. 1809, c. 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti
con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Cass. civ . Sez. VI – 3, Ord., (ud. 17/05/2018) 03-07-2018, n. 17332


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