APPALTI – SERVIZI LEGALI – NORMATIVA EUROPEA CONTRATTI PUBBLICI – ESCLUSIONE – LEGITTIMA
L’esclusione dei servizi legali di cui all’art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24, dall’ambito di applicazione della direttiva medesima, è giustificata dalle caratteristiche oggettive dei servizi in questione, basati su un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, e sulla riservatezza di tale rapporto, tale per cui il pieno esercizio dei diritti di difesa e la libertà nella scelta del proprio difensore potrebbero essere depotenziate dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità delle condizioni medesime.

