Il danno da ritardo va qualificato come illecito aquiliano per il Tar del Lazio

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUON ANDAMENTO – ISTANZE RISARCITORIE – ART. 30 C.P.A. – RISARCIMENTO – DANNO DA RITARDO – QUALIFICAZIONE – ILLECITO AQUILIANO

Il danno da ritardo nel procedimento amministrativo, ai fini del risarcimento, deve essere qualificato come illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., richiedendo la dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., tra cui la colpa o il dolo dell’Amministrazione, l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la prova concreta del pregiudizio subito. Non è sufficiente il mero decorso del termine procedimentale per presumere automaticamente il danno risarcibile.

TAR Lazio (Roma), Sez. II^ stralcio, sentenza n. 22397


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