APPALTI – COLLEGAMENTO TRA IMPRESE – OFFERTE IMPUTABILI AD UN UNICO CENTRO DECISIONALE – ESCLUSIONE DALLA GARA – PRESUPPOSTI – VERIFICA

La sussistenza di una posizione di controllo o di collegamento societario ex art. 2359 c.c., o di una relazione di fatto tra due imprese concorrenti, legittima l’esclusione dalla gara solo qualora inducano a ritenere, all’esito di puntuali verifiche, la riconducibilità delle offerte presentate ad un unico centro decisionale. L’accertamento del legame partecipativo, il cui onere ricade sulla stazione appaltante o sulla parte che ne affermi l’esistenza, deve basarsi su elementi univoci involgenti l’aspetto formale e sostanziale delle imprese coinvolte, in modo da dimostrare un concreto pregiudizio ai principi di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte.

TAR, Lazio, Roma, Sez. III quater, sentenza n.11748/2018


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