APPALTI – DICHIARAZIONI – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE – MANCATA ALLEGAZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMA  

È illegittima l’esclusione dalla gara per la mancata allegazione della copia fotostatica del documento d’identità da parte dei soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni rese nei curricula ai sensi del d.P.R. 445/2000 nel caso in cui sia stata apposta la firma digitale. L’apposizione della firma digitale alle dichiarazioni è, infatti, idonea a soddisfare i requisiti di cui al c. 3 dell’art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 (a tenore del quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”) anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza.

TAR Lazio, Roma, sez. III – ter, sentenza 2757/2021


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