APPALTI – ANAC – POTERI DI VIGILANZA – ANNULLAMENTO ATTI ILLEGITTIMI – INSUSSISTENZA
Nell’ambito dei poteri di vigilanza ex art. 213 del d.lgs. 50/2016, l’ANAC non ha il potere di annullare, per vizi di legittimità, i provvedimenti adottati nell’ambito degli affidamenti di contratti pubblici, in quanto non vanta una posizione di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

