Sentenza Tar Brescia 1159/2018

APPALTI – LAVORI – VARIANTI PROGETTUALI – SOLUZIONI MIGLIORATIVE – DIFFERENZA – ESCLUSIONE DALLA GARA – E’ LEGITTIMA

La differenza tra varianti e soluzioni migliorative progettuali si basa sulla intensità e sul grado delle modifiche apportate dall’operatore economico in quanto le soluzioni migliorative hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre introdotte in sede di offerta, mentre le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto e necessitano della preventiva autorizzazione della stazione appaltante. E’ quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che, in violazione delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, le quali consentano esclusivamente proposte migliorative, introduca nell’offerta una variante sostanziale, idonea ad alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

TAR, Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n.1159/2018


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