Sentenza TAR Lazio 1965/2019

APPALTI – OFFERTA ECONOMICA – ERRORE MATERIALE – DICHIARAZIONE OFFERENTE – NECESSITA’ DI NON RICORRERE A FONTI ESTERNE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMMESSO

Risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi contenuti nell’offerta economica, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile. Pertanto, perché possa essere ammessa la rettifica dell’offerta economica deve ricorrere la duplice condizione:

  • della possibilità di pervenire ad una rettifica in termini di certezza;
  • della necessità di non ricorrere a fonti di conoscenze esterne alla dichiarazione stessa dell’offerente.

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 1965/2019


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