APPALTI – OFFERTA ECONOMICA – ERRORE MATERIALE – DICHIARAZIONE OFFERENTE – NECESSITA’ DI NON RICORRERE A FONTI ESTERNE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMMESSO
Risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi contenuti nell’offerta economica, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile. Pertanto, perché possa essere ammessa la rettifica dell’offerta economica deve ricorrere la duplice condizione:
- della possibilità di pervenire ad una rettifica in termini di certezza;
- della necessità di non ricorrere a fonti di conoscenze esterne alla dichiarazione stessa dell’offerente.
