APPALTI – FINANZA DI PROGETTO – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – ASSEVERAZIONE – REQUISITI

L’art. 183, c.9, del Codice appalti richiede, ai fini dell’asseverazione del piano economico finanziario, la coesistenza di due requisiti, quali l’essere un istituto di credito o una società di servizi costituita dall’istituto medesimo, o una società di revisione, e l’iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico delle leggi bancarie. L’assenza di uno di tali requisiti non perfeziona il complesso dei titoli richiesti.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6141/2018


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