APPALTI – ART. 80, C. 5, D.LGS. 50/2016 – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – PORTATA APPLICATIVA
La concreta portata dell’obbligo dichiarativo, in ordine a fatti non tipizzati di errore professionale, è delimitata dalla diligenza qualificata ex art. 1176, c. 2, c.c., che l’ordinamento pretende da chi svolge una attività in modo professionale. Tale diligenza impone di comprendere nell’obbligo dichiarativo ogni altro fatto che: 1) sia stato contestato dall’Autorità competente al soggetto interessato; 2) presupponga la violazione di un precetto normativo; 3) afferisca alla sfera professionale del soggetto stesso. L’omessa dichiarazione delle predette informazioni costituisce già un “grave errore professionale”, che conduce all’espulsione del concorrente se la stazione appaltante lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore.

