Processo, i nuovi atti della medesima gara debbono essere impugnati con motivi aggiunti

APPALTI – PROCESSO – RITO SPECIALE – ART. 120 C. 7 C.P.A. – IMPUGNAZIONE DEI NUOVI ATTI DELLA MEDESIMA PROCEDURA – PROPOSIZIONE CON I MOTIVI AGGIUNTI

La regola generale sulla facoltà della proposizione dei motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento è sovvertita dall’art. 120, c. 7, c.p.a., nell’ambito delle controversie sugli atti delle procedure di affidamento … relativi a pubblici lavori, servizi o forniture. La possibilità di proporre motivi aggiunti aventi ad oggetto la domanda impugnatoria è stata quindi esclusa dal legislatore per lasciare posto al dovere, che va inteso quale onere a carico dell’interessato, di proporre motivi aggiunti.

Sotto il profilo letterale, l’art. 120, c. 7, c.p.a., prevede chiaramente e in forma cogente che tutti i nuovi atti che riguardano la medesima procedura di gara “devono” essere impugnati con “ricorso per motivi aggiunti”.

Sotto il profilo logico, la previsione contenuta nell’art. 120, c. 7, c.p.a., mira a concentrare nell’ambito del medesimo processo in cui è all’esame una procedura di gara tutti i gravami impugnatori, comunque e da chiunque proposti, che riguardano la medesima procedura (c.d. simultaneus processus).

Tar Lazio (Roma) – Sez. II, sentenza n. 610/2021

 


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