APPALTI – PROCESSO – RICORSO INCIDENTALE ESCLUDENTE – GARA CON PIU’ PARTECIPANTI – ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE – LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE AD AGIRE DEL RICORRENTE PRINCIPALE – SUSSISTE
Applicando i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’esame di entrambi i ricorsi è infatti necessario anche nel caso in cui alla gara hanno partecipato una pluralità di imprese e, all’esito dell’accoglimento di entrambi i gravami reciprocamente escludenti, vi sia la possibilità di una ripetizione della gara, stante l’assenza di offerte valide presentate dai partecipanti.
Alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia, la regola, per il giudice investito dai ricorsi reciprocamente escludenti, di non dichiarare irricevibile il ricorso principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente si applica anche nell’ipotesi in cui “altri offerenti abbiano presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei suddetti ricorsi per esclusione”, non essendo in tale ipotesi possibile escludere che, anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare, “l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara”. Infatti, ove il ricorso principale fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe decidere di annullare la procedura di gara ed avviarne una nuova “a motivo del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa”.
Conformemente ai su riportati principi, la sentenza, rilevato che alla gara aveva partecipato anche un’altra concorrente, ha dunque verificato la possibilità che anche l’offerta presentata da quest’ultima si presentasse irregolare, ritenendo che ciò fosse sufficiente ex se a fondare sia la legittimazione sia l’interesse ad agire della ricorrente principale.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1001/2021

