APPALTI – FINANZA DI PROGETTO – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – ASSEVERAZIONE – REQUISITI
L’art. 183, c.9, del Codice appalti richiede, ai fini dell’asseverazione del piano economico finanziario, la coesistenza di due requisiti, quali l’essere un istituto di credito o una società di servizi costituita dall’istituto medesimo, o una società di revisione, e l’iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico delle leggi bancarie. L’assenza di uno di tali requisiti non perfeziona il complesso dei titoli richiesti.

