APPALTI – BANDI – CLAUSOLE CONTENUTE NEI BANDI – INTERPRETAZIONE – PREVALENZA DEL CRITERIO LETTERALE

L’interpretazione degli atti di gara soggiace alle regole ermeneutiche di cui agli arti. 1362 e ss. del c.c., con prevalenza del criterio letterale, escludendosi il ricorso a criteri interpretativi ulteriori quando il significato delle espressioni sia inequivoco. Di conseguenza, è legittima e di stretta interpretazione la clausola che vieti espressamente agli operatori economici di indicare, a pena di esclusione, in modo diretto o indiretto, qualsiasi elemento economico al fine di garantire l’imparzialità del giudizio nella valutazione della qualità dell’offerta tecnica.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7057/2018


Download PDF