Per la CGUE Google non dovrà garantire il diritto all’oblio fuori dalla Ue

DIRITTO ALL’OBLIO – ART. 12, LETT. B) E ART. 14, PRIMO PAR. LETT A) DIR. 95/46 – ART.17 PAR.1 REG. UE. 2016/679 – CONTENUTO – DEINDICIZZAZIONE LINK – AMBITO DI APPLICAZIONE – CONFINI GEOGRAFICI – SUI NOMI DI DOMINIO DEL MOTORE DI RICERCA CORRISPONDENTI A TUTTI GLI STATI MEMBRI – NON SUI NOMI DI DOMINIO DEL MOTORE DI RICERCA DI TUTTO IL MONDO

Le norme contenute negli artt. 12 lett. b) e 14 lett. a) della Direttiva n. 46 del 1995 e l’attuale art. 17 del Regolamento n. 679 del 2016, par.1, devono essere interpretate nel senso che nel caso in cui il Giudice del singolo Stato membro riconosca la prevalenza del diritto all’oblio rispetto alla libertà di informazione, la conseguente deindicizzazione del link, mediante il quale si viene a conoscenza della informazione che  deve essere dimenticata, non va effettuata su tutte le versioni del motore di ricerca esistenti nel mondo ma soltanto nelle versioni corrispondenti a tutti gli Stati membri.

C. Giust. UE Sent., 24-09-2019


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