APPALTI – PROCESSO – INTERESSE AL RICORSO – PROVA DELLA RESISTENZA – CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO – ASSENZA DI DISCREZIONALITA’

Il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, c. 4 d.lgs. n. 50 del 2016, la posizione in graduatoria delle offerte non segue ad una valutazione di carattere tecnico-discrezionale, bensì ad un mero riscontro automatico del prezzo ivi indicato.

Quest’ultimo, proprio in ragione della sua oggettività vincolata e dell’assenza di qualsiasi profilo valutativo discrezionale, ben può essere effettuato anche dal giudice amministrativo, il quale, ben può verificare l’effettivo assolvimento, in concreto, della prova di resistenza da parte della ricorrente.

Invero, la prova di resistenza all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, ossia l’interesse di un soggetto ad agire avverso quest’ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, va verificata in relazione alla certezza dell’utilità giuridica che il ricorrente potrebbe ritrarne dall’annullamento.

 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7000/2020


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