Sentenza CGE – C 328/17 2018

APPALTI – PROCESSO – IMMEDIATA IMPUGNABILITA’- MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE – PRESUPPOSTI

 

L’art. 1, par. 3, della direttiva 89/665/CEE e l’art. 1, par. 3, della direttiva 92/13/CEE, in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, nel garantire la legittimazione a ricorrere a chiunque abbia un interesse qualificato afferente la procedura di gara, consentono agli Stati membri di condizionare, in linea di principio, le procedure di ricorso alla previa partecipazione del ricorrente alla procedura di aggiudicazione, quale presupposto idoneo a dimostrare l’interesse a ricorrere.

Tuttavia, preso atto del fatto che la giurisprudenza nazionale riconosce, in via eccezionale, l’interesse ad agire dell’operatore economico anche in assenza di una domanda di partecipazione, nelle “ipotesi in cui si contesti che la gara sia mancata o, specularmente, che sia stata indetta, o, ancora, si impugnino clausole del bando immediatamente escludenti, o, infine, clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta”, è compito del giudice nazionale compiere le opportune valutazioni nel caso concreto, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

CGE, Sez. III, causa C-328/17


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